Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209

“Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2003 – Supplemento Ordinario n. 128


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l’articolo 1, commi 1, 3 e 5, e l’allegato B;

Vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;

Vista la decisione della Commissione 2001/753/CE, del 17 ottobre 2001, relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare per le loro relazioni sull’attuazione della citata direttiva 2000/53/CE;

Vista la decisione della Commissione 2002/151/CE, del 19 febbraio 2002, relativa i requisiti minimi per il certificato di rottamazione rilasciato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della citata direttiva 2000/53/CE;

Vista la decisione della Commissione 2002/525/CE, del 27 giugno 2002, che modifica l’allegato II della citata direttiva 2000/53/CE;

Vista la decisione della Commissione 2003/138/CE, del 27 febbraio 2003, che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a norma della citata direttiva 2000/53/CE;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Ritenuto che i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002 avranno valore di mercato positivo almeno fino al 2006;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 27 marzo 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attivita’ produttive, della salute e per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera b), e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo e’ stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto che esso e’ dotato di componenti forniti dal produttore o di altri componenti il cui montaggio, come ricambio, e’ conforme alle norme comunitarie o nazionali in materia.

2. Ai veicoli a motore a tre ruote si applicano solo le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, e all’articolo 6.

3. Ai veicoli speciali, come definiti dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, della direttiva 70/156/CEE, e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7 sul reimpiego e sul recupero.

4. E’ fatta salva la normativa vigente in materia, in particolare, di sicurezza e di controllo delle emissioni atmosferiche e sonore, nonche’ di protezione del suolo e delle acque.

Art. 2.
Obiettivi

1. Il presente decreto ha lo scopo:
a) di ridurre al minimo l’impatto dei veicoli fuori uso sull’ambiente, al fine di contribuire alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento della qualita’ dell’ambiente;
b) di evitare distorsioni della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda l’accesso delle piccole e delle medie imprese al mercato della raccolta, della demolizione, del trattamento e del riciclaggio dei veicoli fuori uso;
c) di determinare i presupposti e le condizioni che consentono lo sviluppo di un sistema che assicuri un funzionamento efficiente, razionale ed economicamente sostenibile della filiera di raccolta, di recupero e di riciclaggio dei materiali degli stessi veicoli.

2. Ai fini di cui al comma 1, in attuazione dei principi di precauzione e dell’azione preventiva ed in conformita’ alla strategia comunitaria in materia di gestione dei rifiuti, il presente decreto individua e disciplina:
a) le misure volte, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli e, in particolare, le misure per ridurre e per controllare le sostanze pericolose presenti negli stessi veicoli, da adottare fin dalla fase di progettazione, per prevenire il rilascio nell’ambiente di sostanze pericolose, per facilitare il reimpiego, il riciclaggio e il recupero energetico e per limitare il successivo smaltimento di rifiuti pericolosi;
b) le prescrizioni da osservare nella progettazione e nella produzione dei veicoli nuovi per incoraggiare e per favorire il recupero dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali, compreso lo sviluppo del mercato dei materiali di demolizione recuperati, privilegiando il reimpiego e il riciclaggio, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire;
c) le altre azioni necessarie per favorire il reimpiego, il riciclaggio e il recupero di tutte le componenti metalliche e non metalliche derivanti dal veicolo fuori uso e, in particolare, di tutte le materie plastiche;
d) le misure volte a migliorare la qualita’ ambientale e l’efficienza delle attivita’ di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di vita del veicolo, dalla progettazione dello stesso alla gestione finale del veicolo fuori uso, per garantire che il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento del veicolo medesimo avvenga senza pericolo per l’ambiente ed in modo economicamente sostenibile;
e) le responsabilita’ degli operatori economici.

Art. 3.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «veicoli», i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all’allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore;
b) «veicolo fuori uso», un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche;
c) «detentore» il proprietario del veicolo o colui che lo detiene a qualsiasi titolo;
d) «produttore», il costruttore o l’allestitore, intesi come detentori dell’omologazione del veicolo, o l’importatore professionale del veicolo stesso;
e) «prevenzione», i provvedimenti volti a ridurre la quantita’ e la pericolosita’ per l’ambiente del veicolo fuori uso e dei materiali e delle sostanze che lo compongono;
f) «trattamento», le attivita’ di messa in sicurezza, di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonche’ tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso un impianto di cui alla lettera n);
g) «messa in sicurezza», le operazioni di cui all’allegato I, punto 5;
h) «demolizione», le operazioni di cui all’allegato I, punto 6;
i) «pressatura», le operazioni di adeguamento volumetrico del veicolo gia’ sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione;
l) «tranciatura», le operazioni di cesoiatura;
m) «frantumatore», un dispositivo impiegato per ridurre in pezzi e in frammenti il veicolo gia’ sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili;
n) «frantumazione», le operazioni per la riduzione in pezzi o in frammenti, tramite frantumatore, del veicolo gia’ sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili, separandoli dalle parti non metalliche destinate al recupero, anche energetico, o allo smaltimento;
o) «impianto di trattamento», impianto autorizzato ai sensi degli articoli 27, 28 o 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 presso il quale sono effettuate tutte o alcune delle attivita’ di trattamento di cui alla lettera f);
p) «centro di raccolta», impianto di trattamento di cui alla lettera n), autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso;
q) «reimpiego», le operazioni in virtu’ delle quali i componenti di un veicolo fuori uso sono utilizzati allo stesso scopo per cui erano stati originariamente concepiti;
r) «riciclaggio», il ritrattamento, in un processo di produzione, dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia. Per recupero di energia si intende l’utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero del calore;
s) «recupero», le pertinenti operazioni di cui all’allegato C del decreto legislativo n. 22 del 1997;
t) «smaltimento», le pertinenti operazioni di cui all’allegato B del decreto legislativo n. 22 del 1997;
u) «operatori economici», i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, le compagnie di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese di demolizione, di frantumazione, di recupero, di riciclaggio e gli altri operatori che effettuano il trattamento di un veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali;
v) «sostanza pericolosa», le sostanze considerate pericolose in base alla direttiva 67/548/CEE e successive modifiche;
z) «informazioni per la demolizione», tutte le informazioni necessarie per il trattamento appropriato e compatibile con l’ambiente di un veicolo fuori uso.

2. Un veicolo e’ classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b):
a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso o tramite il concessionario o il gestore dell’automercato o della succursale della casa costruttrice che ritira un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. E’, comunque, considerato rifiuto e sottoposto al relativo regime, anche prima della consegna al centro di raccolta, il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale e’ stata effettuata la cancellazione dal PRA a cura del proprietario;
b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
c) a seguito di specifico provvedimento dell’autorita’ amministrativa o giudiziaria;
d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorche’ giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.

3. Non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi del comma 1, lettera b), e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli d’epoca, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all’uso ovvero in pezzi smontati.

Art. 4.
Prevenzione

1. Al fine di promuovere la prevenzione della produzione dei rifiuti provenienti dal veicolo fuori uso, ed in particolare, per prevenire il rilascio nell’ambiente delle sostanze pericolose in esso contenute, per facilitarne il reimpiego ed il riciclaggio e per ridurre la quantita’ di rifiuti pericolosi da avviare allo smaltimento finale, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attivita’ produttive, adotta iniziative dirette a favorire:
a) la limitazione, da parte del costruttore di veicoli, in collaborazione con il costruttore di materiali e di equipaggiamenti, dell’uso di sostanze pericolose nella produzione dei veicoli e la riduzione, quanto piu’ possibile, delle stesse, sin dalla fase di progettazione;
b) modalita’ di progettazione e di fabbricazione del veicolo nuovo che agevolano la demolizione, il reimpiego, il recupero e, soprattutto, il riciclaggio del veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali, promuovendo anche lo sviluppo della normativa tecnica del settore;
c) l’utilizzo, da parte del costruttore di veicoli, in collaborazione con il produttore di materiali e di equipaggiamenti, di quantita’ crescenti di materiale riciclato nei veicoli ed in altri prodotti, al fine di sviluppare il mercato dei materiali riciclati.

Art. 5.
Raccolta

1. Il veicolo destinato alla demolizione e’ consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, e’ consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta.

2. A partire dalle date indicate all’articolo 15, comma 5, la consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta, effettuata secondo le disposizioni di cui al comma 1, avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico, di seguito denominato: «PRA», e quelli relativi al trasporto dello stesso veicolo al centro di raccolta ovvero alla concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o all’automercato.

3. Il produttore di veicoli organizza, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta dei veicoli fuori uso opportunamente distribuiti sul territorio nazionale ovvero individua centri di raccolta, opportunamente distribuiti sul territorio nazionale, presso i quali e’ assicurato il ritiro gratuito degli stessi veicoli.

4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi per il ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso, come determinati dal decreto di cui al comma 15.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in origine, o se contiene rifiuti aggiunti.

6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato rilascia al detentore apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo, assumendosi ogni responsabilita’ civile, penale e amministrativa connessa alla corretta gestione del veicolo. Detta dichiarazione contiene i dati identificativi del veicolo e quelli relativi allo stato dello stesso veicolo, i dati anagrafici e la firma del detentore, nonche’, se assunto, l’impegno a provvedere direttamente alla cancellazione del veicolo dal PRA. In tale caso il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato effettua, con le modalita’ di cui al comma 8, detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprieta’ e della carta di circolazione relativi al veicolo. Detto concessionario o gestore, entro sessanta giorni dalla data della consegna del veicolo al centro di raccolta, acquisisce dallo stesso centro e consegna al detentore il certificato di rottamazione, conservandone copia.

7. Al momento della consegna al centro di raccolta del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo o, nei casi di cui al comma 6, al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all’allegato IV, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonche’ dall’impegno a provvedere direttamente alla cancellazione dal PRA, se non ancora effettuata, nonche’ al trattamento del veicolo.

8. Salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, lettera a), a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro tre giorni dalla consegna del veicolo, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprieta’, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

9. Il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8.

10. Gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna al competente ufficio del PRA delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell’automercato sull’apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformita’ alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 e’ soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell’articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell’articolo 215, comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

12. Il rilascio della dichiarazione di cui al comma 6 o del certificato di rottamazione di cui al comma 7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilita’ civile, penale e amministrativa connesse alla proprieta’ ed alla corretta gestione dello stesso veicolo. Il rilascio del certificato di cui al comma 7 libera, altresi’, a partire dalla data della consegna del veicolo al centro di raccolta, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato dalle responsabilita’ assunte ai sensi del comma 6.

13. I certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul territorio nazionale.

14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalita’ stabiliti in conformita’ alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

15. Entro il 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita’ produttive, sulla base di un apposito studio relativo al monitoraggio delle attivita’ di trattamento, predisposto dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente e i servizi tecnici, di seguito denominata APAT, nonche’ sulla base delle informazioni fornite dall’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all’articolo 8, comma 4, sono stabilite le modalita’ atte a garantire il ritiro gratuito del veicolo fuori uso con valore di mercato nullo o negativo, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, e la metodologia di calcolo della valutazione economica dello stesso veicolo, nonche’ le modalita’ per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi stabiliti all’articolo 7, comma 2.

Art. 6.
Prescrizioni relative al trattamento del veicolo fuori uso

1. Gli impianti di trattamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera o), si conformano alle pertinenti prescrizioni tecniche stabilite all’allegato I.

2. Le operazioni di trattamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), sono svolte in conformita’ ai principi generali previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed alle pertinenti prescrizioni dell’allegato I, nonche’ nel rispetto dei seguenti obblighi:
a) effettuare al piu’ presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all’allegato I, punto 5;
b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull’ambiente;
c) rimuovere preventivamente, nell’esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilita’ di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

3. Alla chiusura dell’impianto di trattamento, il titolare provvede al ripristino ambientale dell’area utilizzata, secondo le modalita’ stabilite dalla regione nel provvedimento di autorizzazione. Ai fini del ripristino ambientale e’ data priorita’ all’utilizzo di specifiche tecniche di ingegneria ambientale.

4. Nel caso che, dopo l’avviamento dell’impianto di trattamento, la provincia competente per territorio accerta la non conformita’ dello stesso all’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ovvero accerta il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione all’esercizio delle operazioni di trattamento, rilasciato ai sensi dell’articolo 28 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, la regione competente per territorio previa diffida, sospende quest’ultima autorizzazione per un periodo massimo di dodici mesi. La stessa autorizzazione e’ revocata qualora il titolare dell’impianto non provveda a conformarsi, entro il predetto termine, alle prescrizioni delle predette autorizzazioni.

5. L’ammissione delle attivita’ di recupero dei rifiuti derivanti da veicoli fuori uso alle procedure semplificate, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e’ subordinata a preventiva ispezione da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio di attivita’ e, comunque, prima dell’avvio della stessa attivita’; detta ispezione, che e’ effettuata, dopo l’inizio dell’attivita’, almeno una volta l’anno, accerta:
a) la tipologia e la quantita’ dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero;
b) la conformita’ delle attivita’ di recupero alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza fissate in conformita’ alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche’ alle norme tecniche previste dall’articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997.

6. Nel caso che la provincia competente per territorio, a seguito delle ispezioni previste al comma 5, accerta la violazione delle disposizioni stabilite allo stesso comma, vieta, previa diffida e fissazione di un termine per adempiere, l’inizio ovvero la prosecuzione dell’attivita’, salvo che il titolare dell’impianto non provveda, entro il termine stabilito, a conformare detta attivita’ alla normativa vigente.

7. Le province trasmettono annualmente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, all’APAT e all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all’articolo 8, comma 4, i risultati delle ispezioni effettuate ai sensi del presente articolo.

8. In conformita’ al disposto dell’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997, l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di trattamento prevista al comma 1 dello stesso articolo 28 e’ rilasciata agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto per un periodo di cinque anni ed e’ rinnovabile, con le modalita’ stabilite al citato comma 3. Nel caso di impianto di trattamento che, all’atto del rilascio dell’autorizzazione o del relativo rinnovo, e’ registrato ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/01, detta autorizzazione e’ concessa ed e’ rinnovabile per un periodo di otto anni.

Art. 7.
Reimpiego e recupero

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo fuori uso, le autorita’ competenti, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore, favoriscono:
a) il reimpiego dei componenti suscettibili di riutilizzo;
b) il riciclaggio dei componenti non riutilizzabili e dei materiali, se sostenibile dal punto di vista ambientale;
c) altre forme di recupero e, in particolare, il recupero energetico.

2. Gli operatori economici garantiscono il conseguimento degli obiettivi del presente decreto anche attraverso gli accordi di cui all’articolo 12, comma 1, ovvero, in loro mancanza, con le modalita’ stabilite dal decreto previsto all’articolo 5, comma 15. In particolare, detti operatori garantiscono che:
a) entro il 1° gennaio 2006, per i veicoli fuori uso prodotti a partire dal 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero e’ pari almeno all’85 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio per gli stessi veicoli e’ pari almeno all’80 per cento del peso medio per veicolo e per anno; per i veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero e’ pari almeno al 75 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e’ pari almeno al 70 per cento del peso medio per veicolo e per anno;
b) entro il 1° gennaio 2015, per tutti i veicoli fuori uso la percentuale di reimpiego e di recupero e’ pari almeno al 95 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e’ pari almeno all’85 per cento del peso medio per veicolo e per anno.

Art. 8.
Gestione del veicolo fuori uso

1. Per garantire un elevato livello di tutela ambientale nell’esercizio delle attivita’ di trattamento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti o materiali, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attivita’ produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, adotta misure per favorire e per incentivare:
a) gli accordi di cui all’articolo 12, comma 1, ed altre forme di collaborazione tra gli operatori economici, finalizzate ad assicurare:
1) la costituzione di sistemi di raccolta di tutti i veicoli fuori uso;
2) l’organizzazione di una rete di centri di raccolta idonei ad assicurare una raccolta e un trattamento efficienti dei veicoli fuori uso, con particolare riferimento a quelli con valore di mercato negativo o nullo;
3) la presenza uniforme sul territorio di centri di raccolta e di impianti di trattamento e di riciclaggio;
4) lo sviluppo di aree consortili in luoghi idonei ove gli operatori possono garantire il ciclo di trattamento del veicolo fuori uso;
5) lo sviluppo del recupero energetico dei materiali che non e’ possibile o conveniente reimpiegare o riciclare;
6) la creazione di un sistema informatico per il monitoraggio dei flussi dei veicoli fuori uso e dei relativi materiali;
b) lo sviluppo di nuove tecnologie di separazione post-frantumazione finalizzate a ridurre la produzione del residuo di frantumazione;
c) l’adeguamento delle imprese alle prescrizioni previste all’articolo 6, commi 1 e 2;
d) l’adesione da parte degli stabilimenti e delle imprese che effettuano le attivita’ di trattamento a sistemi certificati di gestione dell’ambiente.

2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attivita’ produttive e dell’economia e delle finanze, al fine di sviluppare i mercati di sbocco per il riutilizzo dei materiali riciclati, in particolare non metallici, individua e promuove:
a) politiche di sostegno e di incentivazione per operazioni finalizzate al riciclaggio, quali la raccolta, lo smontaggio, la selezione e lo stoccaggio, per i materiali che non hanno sbocchi di mercato;
b) accordi ed altre forme di collaborazione tra gli operatori economici finalizzate ad assicurare adeguati standard di qualita’ dei materiali trattati;
c) politiche di sostegno e di incentivazione per l’impiego di quantita’ crescenti di materiale riciclato, anche al di fuori del settore automobilistico.

3. La regione promuove, anche d’intesa con gli enti locali interessati ed anche con appositi accordi, iniziative volte a favorire il reimpiego, il riciclaggio, il recupero ed il corretto smaltimento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti da suoi componenti o materiali. In particolare, al fine di ridurre lo smaltimento del veicolo fuori uso, sono favoriti, in ordine di priorita’, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero energetico.

4. L’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvede, anche per le finalita’ di cui all’articolo 5, comma 15, avvalendosi dell’APAT, al monitoraggio del sistema di gestione dei rifiuti derivanti dai veicoli fuori uso e dai relativi componenti e materiali ed al controllo del raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente decreto, inclusi quelli economici e quelli di riciclaggio e di recupero. Dall’attuazione della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Art. 9.
D i v i e t i

1. Dal 1° luglio 2003 e’ vietata la produzione o l’immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente. Tale divieto non si applica nei casi ed alle condizioni previsti nell’allegato II.

Art. 10.
Informazioni per la demolizione e codifica

1. Il produttore del veicolo, entro sei mesi dall’immissione sul mercato dello stesso veicolo, mette a disposizione dei centri di raccolta le pertinenti informazioni per la demolizione, sotto forma di manuale o su supporto informatico. Tali informazioni devono consentire di identificare i diversi componenti e materiali del veicolo e l’ubicazione di tutte le sostanze pericolose in esso presenti.

2. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione dei centri di raccolta adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati.

3. Il produttore del veicolo, in accordo con il produttore di materiali e di componenti, utilizza, per detti materiali e componenti, le norme di codifica previste dalla decisione 2003/138/CE.

Art. 11.
Trasmissione di dati e di informazioni

1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro delle attivita’ produttive trasmettono alla Commissione delle Comunita’ europee, ogni tre anni ed entro nove mesi dalla scadenza del periodo di tre anni preso in esame, una relazione sull’applicazione delle disposizioni del presente decreto, utilizzando i dati comunicati dall’APAT, ai sensi del comma 4. La prima comunicazione riguarda il periodo di tre anni che decorre dal 21 aprile 2002.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno e, per il 2003, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all’APAT i dati relativi alle immatricolazioni di nuovi veicoli avvenute nell’anno solare precedente, i dati pervenuti dai centri di raccolta relativi ai veicoli fuori uso ad essi consegnati, nonche’ i dati relativi alle cancellazioni che pervengono dal PRA.

3. I soggetti che effettuano le attivita’ di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonche’ i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e successive modificazioni, che, a tal fine, e’ integrato da una specifica sezione da adottare, con le modalita’ previste dall’articolo 6, comma 2-bis, della citata legge n. 70 del 1994, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. L’APAT trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, con cadenza annuale, una relazione contenente i dati di cui ai commi 2 e 3.

5. A decorrere dall’anno 2003, gli operatori economici pubblicano annualmente e rendono disponibili all’Albo nazionale delle imprese di cui all’articolo 8, comma 4, le informazioni riguardanti:
a) la costruzione del veicolo e dei relativi componenti che possono essere reimpiegati, recuperati e riciclati;
b) il corretto trattamento, sotto il profilo ambientale, del veicolo fuori uso, con particolare riferimento alla rimozione di tutti i liquidi ed alla demolizione;
c) l’ottimizzazione delle possibilita’ di reimpiego, di riciclaggio e di recupero del veicolo fuori uso e dei relativi componenti;
d) i progressi conseguiti in materia di recupero e di riciclaggio al fine di ridurre lo smaltimento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti e materiali.

6. Il produttore del veicolo rende accessibili all’acquirente del veicolo le informazioni di cui al comma 5, includendole nelle pubblicazioni promozionali utilizzate per la commercializzazione dello stesso veicolo.

Art. 12.
Accordi volontari

1. Fatti salvi i principi e gli obiettivi stabiliti dal presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita’ produttive, puo’ stipulare, con i settori economici interessati, accordi e contratti di programma per dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, all’articolo 5, comma 1, all’articolo 7, comma 2, all’articolo 8, comma 1, lettere a)b)c)d) ed e), all’articolo 10, commi 1, 2 e 3, ed all’articolo 11, commi 5 e 6, nonche’ per precisare le modalita’ di applicazione dell’articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5. Detti accordi devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) avere forza vincolante;
b) specificare gli obiettivi e le corrispondenti scadenze, nonche’ le modalita’ per il monitoraggio ed il controllo dei risultati raggiunti;
c) essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione delle Comunita’ europee;
d) prevedere l’accessibilita’ al pubblico dei risultati conseguiti.

Art. 13.
S a n z i o n i

1. Chiunque effettua attivita’ di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dei relativi componenti e materiali in violazione dell’articolo 6, comma 2, e’ punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.

2. Chiunque viola la disposizione dell’articolo 5, comma 1, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

3. In caso di mancata consegna del certificato o della dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. Nel caso in cui i suddetti documenti risultino inesatti o non conformi a quanto stabilito nel presente decreto, si applicano le medesime sanzioni ridotte della meta’.

4. Chiunque viola le disposizioni dell’articolo 5, commi 8, 9, 10 e 11, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

5. Chiunque produce o immette sul mercato materiali o componenti di veicoli in violazione del divieto di cui all’articolo 9 e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.

6. In caso di violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 10, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.

7. Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall’articolo 11, comma 4, o la effettua in modo incompleto o inesatto, e’ punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro.

8. Per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e per la destinazione dei relativi proventi si applica quanto stabilito dagli articoli 55 e 55-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 14.
Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri per lo svolgimento delle ispezioni di cui all’articolo 6, comma 5, nonche’ quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici in applicazione del presente decreto sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni e controlli, sulla base del costo del servizio. Con disposizioni regionali, sentiti gli enti locali interessati, sono determinate le tariffe a copertura di detti oneri e le relative modalita’ di versamento.

2. Le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni interessate, provvedono all’attuazione del presente decreto nell’ambito delle proprie attivita’ istituzionali e delle risorse di bilancio allo scopo finalizzate.

Art. 15
Disposizioni transitorie e finali

1. Il titolare del centro di raccolta o dell’impianto di trattamento in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro sei mesi dalla stessa data, presenta alla regione competente per territorio doman-da di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento dell’impianto alle disposizioni del presente decreto. Detto progetto comprende un piano per il ripristino ambientale dell’area utilizzata, da attuare alla chiusura dello stesso impianto.

2. La regione, entro i termini stabiliti dall’articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, conclude il procedimento e si pronuncia in merito al progetto di adeguamento. In caso di approvazione del progetto, la regione autorizza l’esercizio dei relativi lavori, stabilendone le modalita’ di esecuzione ed il termine per la conclusione, che non puo’ essere, in ogni caso, superiore a 18 mesi, a decorrere dalla data di approvazione del progetto.

3. Nel caso in cui, in sede di procedimento, emerge che non risultano rispettati i soli requisiti relativi alla localizzazione dell’impianto previsti dal presente decreto, la regione autorizza la prosecuzione dell’attivita’, stabilendo le prescrizioni necessarie ad assicurare la tutela della salute e dell’ambiente, ovvero prescrive la rilocalizzazione dello stesso impianto in tempi definiti.

4. La provincia competente per territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede all’ispezione degli impianti in esercizio alla stessa data che effettuano l’attivita’ di recupero di rifiuti derivanti da veicoli fuori uso di cui all’articolo 6, comma 5, al fine di verificare il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di esercizio previste dal presente decreto e, se necessario, stabilisce le modalita’ ed i tempi per conformarsi a dette prescrizioni, consentendo, nelle more dell’adeguamento, la prosecuzione dell’attivita’. In caso di mancato adeguamento nei modi e nei termini stabiliti, l’attivita’ e’ interrotta.

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, commi 2 e 8, le disposizioni relative alla consegna gratuita del veicolo, di cui allo stesso articolo 5, commi 2, 3 e 4, si applicano:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002;
b) dal 1° gennaio 2007, per i veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1° luglio 2002.

6. L’entita’ della garanzia finanziaria prevista dall’articolo 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 puo’ essere ridotta se il centro di raccolta e l’impianto di trattamento sono registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/01.

7. E’ consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’allegato III.

8. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attivita’ di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

9. L’utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attivita’ autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 22 del 1997 non si applicano ai veicoli individuati all’articolo 1, comma 1, e definiti all’articolo 3, comma 1, lettera a).

11. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita’ produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede ad integrare, modificare ed aggiornare gli allegati del presente decreto in conformita’ alle modifiche intervenute in sede comunitaria.

12. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non hanno ancora provveduto al recepimento della direttiva 2000/53/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, da adottarsi nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

 

Allegato I
(articolo 6, commi 1 e 2)

REQUISITI RELATIVI AL CENTRO DI RACCOLTA E ALL’IMPIANTO DI
TRATTAMENTO DEI VEICOLI FUORI USO

1. Ubicazione dell’impianto di trattamento.

1.1. Al fine del rilascio dell’autorizzazione agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto, l’autorita’ competente tiene conto dei seguenti principi generali relativi alla localizzazione degli stessi impianti:
1.1.1. Il centro di raccolta e l’impianto di trattamento non devono ricadere:
a) in aree individuate nei piani di bacino, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, lettera m), della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche;
b) in aree individuate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatto salvo il caso in cui la localizzazione e’ consentita a seguito della valutazione di impatto ambientale o della valutazione di incidenza, effettuate ai sensi dell’articolo 5 del medesimo decreto;
c) in aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche;
d) in aree site nelle zone di rispetto di cui all’art. 21, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;
e) nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modifiche, salvo specifica autorizzazione regionale, ai sensi dell’articolo 151 del citato decreto.
1.1.2. Il centro di raccolta e l’impianto di trattamento non devono essere ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge n. 183 del 1989.
1.1.3. Per ciascun sito di ubicazione sono valutate le condizioni locali di accettabilita’ dell’impianto in relazione ai seguenti parametri:
a) distanza dai centri abitati; a tal fine, per centro abitato si intende un insieme di edifici costituenti un raggruppamento continuo, ancorche’ intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada;
b) presenza di beni storici, artistici, archeologici e paleontologici.
1.1.4. Nell’individuazione dei siti idonei alla localizzazione sono da privilegiare:
1) le aree industriali dismesse;
2) le aree per servizi e impianti tecnologici;
3) le aree per insediamenti industriali ed artigianali.
1.2. Le regioni devono favorire la rilocalizzazione del centro di raccolta e dell’impianto di trattamento ubicati in aree non idonee, individuando, a tal fine, appositi strumenti di agevolazione.
1.3. L’area prescelta per la localizzazione del centro di raccolta e dell’impianto di trattamento deve essere servita dalla rete viaria di scorrimento urbano ed essere facilmente accessibile da parte di automezzi pesanti.

2. Requisiti del centro di raccolta e dell’impianto di trattamento.

2.1. Il centro di raccolta e l’impianto di trattamento sono dotati di:
a) area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello spillaggio, di decantazione e di sgrassaggio;
b) adeguata viabilita’ interna per un’agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
c) sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, adeguatamente dimensionati;
d) adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
e) deposito per le sostanze da utilizzare per l’assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;
f) idonea recinzione lungo tutto il loro perimetro.
2.2. Il centro di raccolta e’ strutturato in modo da garantire:
a) l’adeguato stoccaggio dei pezzi smontati e lo stoccaggio su superficie impermeabile dei pezzi contaminati da oli;
b) lo stoccaggio degli accumulatori in appositi contenitori, effettuando, sul posto o altrove, la neutralizzazione elettrolitica dei filtri dell’olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili o policlorotrifenili;
c) lo stoccaggio separato, in appositi serbatoi, dei liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso, quali carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori uso;
d) l’adeguato stoccaggio dei pneumatici fuori uso.
2.3. Al fine di minimizzare l’impatto visivo dell’impianto e la rumorosita’ verso l’esterno, il centro di raccolta e’ dotato di adeguata barriera esterna di protezione ambientale, realizzata con siepi o alberature o schermi mobili.
2.4. Il titolare del centro di raccolta garantisce la manutenzione nel tempo della barriera di protezione ambientale.

3. Organizzazione del centro di raccolta.

3.1. Il centro di raccolta e’ organizzato, in relazione alle attivita’ di gestione poste in essere, nei seguenti specifici settori corrispondenti, per quanto possibile, alle diverse fasi di gestione del veicolo fuori uso:
a) settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento;
b) settore di trattamento del veicolo fuori uso;
c) settore di deposito delle parti di ricambio;
d) settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica;
e) settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
f) settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili;
g) settore di deposito dei veicoli trattati.
3.2. I settori di raccolta dei veicoli trattati e di stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento possono essere utilizzati indifferentemente per entrambe le categorie di veicoli alle seguenti condizioni:
a) i veicoli devono essere tenuti separati;
b) entrambi i settori devono presentare idonee caratteristiche di impermeabilita’ e di resistenza.
3.3. Qualora, in un impianto in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il settore destinato al deposito dei veicoli trattati non presenti idonee caratteristiche di impermeabilita’ e di resistenza non puo’ essere utilizzato, nelle more dell’adeguamento dell’impianto ai sensi dell’articolo 15, comma 1, per il deposito dei veicoli ancora da trattare.
3.4. I settori di cui al punto 3.1 devono avere un’area adeguata allo svolgimento delle operazioni da effettuarvi e devono avere superfici impermeabili, costruite con materiali resistenti alle sostanze liquide contenute nei veicoli. Detti settori devono essere dotati di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, munita di decantatori con separatori per oli.
3.5. I settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di apposita copertura.

4. Criteri per lo stoccaggio.

4.1. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprieta’ chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosita’ dei rifiuti stessi.
4.2. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.
4.3. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell’ambiente.
4.4. Il serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatore di livello.
4.5. Qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi e’ effettuato in un bacino fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacita’ pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano piu’ serbatoi, pari ad almeno il 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacita’. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l’indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.
4.6. Lo stoccaggio degli accumulatori e’ effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco.
4.7. La gestione del CFC e degli HCF avviene in conformita’ a quanto previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2002, n. 231.
4.8. Per i rifiuti pericolosi sono, altresi’, rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
4.9. Qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, detti cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all’attacco chimico dei rifiuti, che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L’area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate e i rifiuti pulvirulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura.
4.10. Lo stoccaggio degli oli usati e’ realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni, e al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392. I pezzi smontati contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti impermeabili.
4.11. I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all’interno dell’impianto di trattamento e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, sono sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti sono effettuati presso idonea area dell’impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati.

5. Operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso.

5.1. Le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso sono effettuate secondo le seguenti modalita’ e prescrizioni:
a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica puo’ essere effettuata sul posto o in altro luogo;
b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
c) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag;
d) prelievo del carburante e avvio a riuso;
e) rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalita’ e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l’asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
f) rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell’olio, previa scolatura; l’olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
g) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
h) rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio.

6. Attivita’ di demolizione.

6.1. L’attivita’ di demolizione si compone delle seguenti fasi:
a) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull’ambiente;
b) rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, cosi’ da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
c) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonche’ dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilita’ di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

7. Operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio.

7.1. Le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio consistono:
a) nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;
b) nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono separati nel processo di frantumazione;
c) nella rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
d) nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
e) nella rimozione dei componenti in vetro.

8. Criteri di gestione.

8.1. Nell’area di conferimento non e’ consentito l’accatastamento dei veicoli.
8.2. Per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento e’ consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilita’ e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.
8.3. L’accatastamento delle carcasse gia’ sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento e’ stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza.
8.4. Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione sono stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.
8.5. Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili e’ realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero.
8.6. Le operazioni di stoccaggio sono effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.
8.7. I pezzi smontati sono stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli sono stoccati su basamenti impermeabili.

 

Allegato II
(articolo 9, comma 1)

           MATERIALI E COMPONENTI Al QUALI NON SI APPLICA
            IL DIVIETO PREVISTO DALL'ARTICOLO 9, COMMA 1.

=====================================================================
                      |                      |Da etichettare o
                      |Ambito di applicazione|rendere identificabili
                      |e termine di scadenza |in base alla decisione
Materiali e componenti|dell'esecuzione       |2002/525/CE
=====================================================================
Piombo come elemento  |                      |
di lega               |                      |
---------------------------------------------------------------------
1. Acciaio destinato a|                      |
lavorazione meccanica |                      |
e acciaio zincato     |                      |
contenente, in peso,  |                      |
lo 0,35 % o meno di   |                      |
piombo                |                      |
---------------------------------------------------------------------
2. a) Alluminio       |                      |
destinato a           |                      |
lavorazione meccanica |                      |
contenente, in peso,  |                      |
il 2 % o meno di      |                      |
piombo b) Alluminio   |                      |
destinato a           |                      |
lavorazione meccanica |                      |
contenente, in peso,  |                      |
l' 1 % o meno di      |                      |
piombo in peso        |1° luglio 2005 (1)    |
---------------------------------------------------------------------
3. Leghe di rame      |                      |
contenenti, in peso,il|                      |
4 % o meno di piombo  |1° luglio 2008 (2)    |
---------------------------------------------------------------------
4. Cuscinetti e       |                      |
pistoni in            |                      |
piombo/bronzo         |                      |
---------------------------------------------------------------------
Piombo e composti di  |                      |
piombo nei componenti |                      |
---------------------------------------------------------------------
5. Accumulatori       |                      |X
---------------------------------------------------------------------
6. Masse smorzanti    |                      |X
---------------------------------------------------------------------
                      |Veicoli omologati     |
                      |entro il 1° luglio    |
                      |2003 e masse di       |
                      |equilibratura delle   |
                      |ruote destinate alla  |
7. Masse di           |manutenzione di tali  |
equilibratura delle   |veicoli: 1° luglio    |
ruote                 |2005 (3)              |X
---------------------------------------------------------------------
8. Agenti di          |                      |
vulcanizzazione       |                      |
stabilizzanti per     |                      |
elastomeri nelle      |                      |
applicazioni destinate|                      |
al controllo dei      |                      |
fluidi e all'apparato |                      |
propulsore            |1° luglio 2005 (4)    |
---------------------------------------------------------------------
9. Stabilizzante per  |                      |
vernici protettive    |1° luglio 2005        |
---------------------------------------------------------------------
                      |Veicoli omologati     |
                      |entro il 1 luglio 2003|
                      |e spazzole di carbone |
                      |di motori elettrici   |
                      |destinate alla        |
10. Spazzole di       |manutenzione di tali  |
carbone per motori    |veicoli: 1° gennaio   |
elettrici             |2005                  |
---------------------------------------------------------------------
11. Saldature su      |                      |
schede elettroniche e |                      |
altre applicazioni    |                      |
elettriche            |                      |X (5)
---------------------------------------------------------------------
12. Rame nelle        |Veicoli omologati     |
guarnizioni dei freni |entro il 1° luglio    |
contenente, in peso,  |2003 e manutenzione di|
piu' dello 0,5 % di   |tali veicoli: 1°      |
piombo                |luglio 2004           |X
---------------------------------------------------------------------
                      |Tipi di motore        |
                      |sviluppati entro il 1°|
                      |luglio 2003: 1° luglio|
13. Sedi di valvole   |2006                  |
---------------------------------------------------------------------
14. Componenti        |                      |
elettrici contenenti  |                      |
piombo inseriti una   |                      |
matrice di vetro o    |                      |X (6) (per i componenti
ceramica esclusi il   |                      |diversi da quelli
vetro delle lampadine |                      |piezoelettrici dei
e delle candele       |                      |motori)
---------------------------------------------------------------------
15. Vetro delle       |                      |
lampadine e delle     |                      |
candele               |1° gennaio 2005       |
---------------------------------------------------------------------
16.Inneschi           |                      |
pirotecnici           |1° luglio 2007        |
---------------------------------------------------------------------
Cromo esavalente      |                      |
---------------------------------------------------------------------
17. Rivestimento      |                      |
anticorrosione        |1° luglio 2007        |
---------------------------------------------------------------------
18. Frigoriferi ad    |                      |
assorbimento net      |                      |
camper                |                      |X
---------------------------------------------------------------------
Mercurio              |                      |
---------------------------------------------------------------------
19.Lampade a          |                      |
luminescenza e        |                      |
visualizzatori del    |                      |
quadro strumenti      |                      |
---------------------------------------------------------------------
Cadmio                |                      |
---------------------------------------------------------------------
20. Paste a film      |                      |
spesso                |1° luglio 2006        |
---------------------------------------------------------------------
                      |Dopo il 31 dicembre   |
                      |2005 l'immissione sul |
                      |mercato di batterie   |
                      |NiCd sara' consentita |
                      |solo come parti di    |
                      |ricambio per i veicoli|
21. Accumulatori per  |immessi sul mercato   |
veicoli elettrici     |prima di tale data.   |X


(1)  Entro il 1° gennaio 2005 la Commissione europea deve valutare se
rivedere  la  scadenza  fissata  per l'eliminazione di questa voce in
funzione  della  disponibilita'  di  sostanze sostitutive del piombo,
alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera
a) della dir. 2000/53/CE
    (2) Cfr. nota 1.
      (3)  Entro  il  1°  gennaio  2005  la  Commissione europea deve
valutare  l'esenzione  in  questione in funzione degli aspetti legati
alla sicurezza stradale.
     (4) Cfr. nota 1.
      (5)  Rimozione se, in correlazione con la voce n. 14, si supera
un  livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione
della  presente  disposizione  non  vengono presi in considerazione i
dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di
produzione.
      (6)  Rimozione se, in correlazione con la voce n. 11, si supera
un  livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione
della  presente  disposizione  non  vengono presi in considerazione i
dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di
produzione.
    Note:
    -  E'  ammessa  una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e
per  materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio e una
concentrazione  massima dello 0,01 %, in peso per materiale omogeneo,
di  cadmio, a condizione che tali sostanze non siano state introdotte
intenzionalmente (1).
    - E' ammessa anche una concentrazione massima dello 0,4 % in peso
di  piombo  nell'alluminio,  a  condizione  che la sostanza non venga
introdotta intenzionalmente (2).
    -  Fino  al  1° luglio 2007 e' ammessa una concentrazione massima
dello  0,4  %  in  peso  di piombo nel rame destinato ai materiali di
attrito delle guarnizioni dei freni, a condizione che la sostanza non
sia stata introdotta intenzionalmente (3).
    -  E'  ammesso,  senza  limitazioni,  il  riutilizzo  di parti di
veicoli  gia'  sul  mercato alla data di scadenza di un'esenzione, in
quanto  il  riutilizzo  non  rientra  nell'articolo  4,  paragrafo 2,
lettera a) della direttiva 2000/53/CE
    -  Ai  fini  della  riparazione  di  parti di veicoli immessi sul
mercato   anteriormente   al   1°   luglio   2003  e'  consentita  la
utilizzazione  di  pezzi  di ricambio (4) prodotti entro il 1' luglio
2007
       (1)   "Introdotta   intenzionalmente"   significa  "utilizzata
deliberatamente   nella   formulazione   di  un  materiale  o  di  un
componente, qualora si voglia ottenere la presenza prolungata di tale
sostanza   nel   prodotto   finale,   per  dare  a  quest'ultimo  una
caratteristica,  un  aspetto o una qualita' specifici. La definizione
di  "introdotta  intenzionalmente"  non  si  riferisce all'impiego di
materiali  riciclati  come  feedstock  per  la  produzione  di  nuovi
prodotti,  qualora  una  percentuale  dei  materiali  riciclati possa
contenere quantita' dei metalli regolamentati.
     (2) Cfr. nota 1.
     (3) Cfr. nota 1.
      (4)  La presente disposizione si applica ai pezzi di ricambio e
non  ai  componenti  destinati alla normale manutenzione dei veicoli.
Essa  non si applica inoltre alle masse di equilibratura delle ruote,
alle  spazzole di carbone dei motori elettrici e alle guarnizioni dei
freni, perche' tali componenti rientrano in voci specifiche.

 

Allegato III
(articolo 15, comma 7)

PARTI DI RICAMBIO ATTINENTI ALLA SICUREZZA DEL VEICOLO

1. Il presente allegato riporta l’elenco delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli, elaborato sulla base dei seguenti criteri:
a) componenti il cui funzionamento errato provoca direttamente una perdita di controllo dell’autoveicolo o qualsiasi altro grave rischio per gli occupanti o eventuali terzi coinvolti;
b) componenti il cui mancato funzionamento non e’ avvertibile dal conducente con un anticipo sufficiente a permettere di arrestare la marcia del veicolo od a consentire manovre tali da eliminare le possibilita’ di rischio.

Impianto freni:
servofreno;
pompa/cilindro freni;
dischi/tamburi;
pinza completa;
disco portafreni;
tubazioni flessibili/rigide;
pedaliera completa;
caveria freno a mano;
leva freno a mano.

Sterzo:
albero superiore e inferiore snodato;
tiranteria lato cremagliera/ruote;
tubazioni idroguida;
organi servosterzo.

Sospensione anteriore/posteriore:
montanti/mozzi/fusi con relativi cuscinetti;
bracci oscillanti;
perni a sfera;
puntoni/barre stabilizzatrici/aste longitudinali;
traverse e telai;
ammortizzatori.

Trasmissione:
semiassi.

Varie:
tubazioni impianto alimentazione;
pompa benzina esterna;
sistemi di ritenuta per sicurezza passiva (cinture, pretensionatori, air bag).

 

Allegato IV
(articolo 5, comma 7)

REQUISITI MINIMI PER IL CERTIFICATO DI ROTTAMAZIONE

Il certificato di rottamazione di cui all’articolo 5, comma 7, deve indicare e includere:

1) il nome, l’indirizzo, la firma ed il numero di registrazione o di identificazione dello stabilimento o dell’impresa che rilascia il certificato;

2) il nome e l’indirizzo dell’autorita’ competente che rilascia l’autorizzazione allo stabilimento o all’impresa che rilascia il certificato di rottamazione;

3) il nome, l’indirizzo e il numero di registrazione o di identificazione dello stabilimento o dell’impresa che rilascia il certificato, nel caso in cui il certificato e’ rilasciato da un produttore, da un distributore o da un operatore addetto alla raccolta per conto di un centro di raccolta;

4) la data e l’ora di rilascio del certificato di rottamazione e la data e l’ora di presa in carico del veicolo da parte del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato;

5) la dichiarazione del centro di raccolta attestante l’avvenuta cancellazione del veicolo dal PRA;

6) la classe, la marca ed il modello del veicolo;

7) il numero di identificazione del veicolo, vale a dire il numero del telaio e della targa, ove prevista;

8) il nome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, la nazionalita’, gli estremi del documento di identificazione e la firma del detentore che consegna il veicolo e, nel caso in cui il veicolo e’ consegnato da un soggetto diverso dal proprietario, il nome, il luogo, la data di nascita, l’indirizzo e la nazionalita’ dello stesso proprietario.

CONSULTA IL DECRETO ATTUATIVO SU LA GAZZETTA UFFICIALE